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L’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) è stato fondato nel 1968 come "associazione" - disciplinata dal codice civile - tra enti locali ed altri enti pubblici pugliesi. Attualmente aderiscono all'IPRES esclusivamente enti pubblici - espressioni del sistema delle Autonomie locali e funzionali regionali. L'Istituto è senza scopi di lucro, persegue finalità di interesse generale ed è dotato di personalità giuridica (Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1284 del 15 ottobre 1998).

L’attività di studio e ricerca è rivolta prevalentemente agli Enti Associati i quali assicurano le necessarie risorse finanziarie. 

Sono organi dell’Istituto l’Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato Scientifico. L’Assemblea Generale elegge il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea sono riservati, inoltre, i poteri di indirizzo strategico ed operativo, l'approvazione del programma delle ricerche,del bilancio di previsione, della relazione sulle attività svolte e del bilancio consuntivo.

La Regione Puglia “si avvale dell'IPRES per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.”  (L. R. 12 gennaio 2005, n.1 – Titolo I, Capo V, art.57, 1°comma).

L’Istituto possiede i requisiti degli “organismi di diritto pubblico” fissati all’art. 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.Tale norma individua quegli enti che, al di là della forma giuridica - di diritto pubblico ovvero privato - perseguono finalità di interesse generale e sono, perciò, chiamati ad applicare principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, particolarmente quelli della concorrenza, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

L’IPRES, inoltre, è inserito nell’elenco,elaborato dall'ISTAT, delle unità istituzionali del settore delle "Amministrazioni pubbliche" per la sua qualità di istituzione senza scopo di lucro che, ancorchè disciplinata dalle norme del codice civile relative alle "associazioni" è controllata e finanziata in prevalenza da amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311  - "Legge finanziaria 2005" aggiornato ed integrato, da ultimo, il 31 luglio ed il 29 ottobre 2007).

 

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